STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“SERAPHIM”
TITOLO
I. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO
1. Costituzione
È costituita
l’Associazione denominata “Seraphim”, di seguito semplicemente Associazione.
L’Associazione è
apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno
rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne .L’Associazione fissa la
propria sede in Coccaglio (BS). L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata
dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli
36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e
dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Associazione potrà
istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il
funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà
disciplinato da apposito Regolamento.
ARTICOLO
2. Oggetto e scopo
L’Associazione
persegue esclusivamente finalità di carattere e utilità sociale nella
promozione del volontariato. L'Associazione intende promuovere il volontariato
diffondendone il valore sociale e la sua funzione quale attività prestata in
modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale.
L'Associazione
intende diffondere nelle persone e nella società un senso di partecipazione e
di responsabilità attraverso la promozione del dono del proprio tempo in
attività di volontariato.
L'Associazione,
in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge:
1. di
promuovere e diffondere la cultura del volontariato, anche attraverso la
collaborazione all'organizzazione di eventi, manifestazioni e momenti di
approfondimento che possono coinvolgere anche direttamente i volontari e le
loro organizzazioni;
2. di
fornire un supporto volontario qualificato in occasione di eventi, feste e
manifestazioni di vario genere organizzate direttamente dall’associazione o da
altri enti, pubblici o privati;
3. promuovere
e organizzare sia in proprio che in collaborazione con altri enti attività di
beneficenza rivolte a persone e popolazioni che si trovano in stato di
difficoltà;
4. aiutare,
anche economicamente, i poveri ed i bisognosi della Terra, con particolare
attenzione alle popolazioni disagiate del Mondo, anche sostenendo
economicamente e con gesti di beneficenza progetti di solidarietà e di
cooperazione sociale ed internazionale;
5. realizzare
progetti ed interventi di assistenza sociale, anche nelle forme maggiormente
innovative, a favore delle persone bisognose che vivono nelle zone più povere
del mondo
6. promuovere
ed organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti finalizzati alla
promozione e conoscenza del volontariato;
7. ogni
altra attività idonea al raggiungimento delle perseguimento delle finalità
dell’associazione.
TITOLO II. ADERENTI
ARTICOLO 3. Ammissione
Sono soci dell’Associazione tutte le persone
fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s’impegnano per la
realizzazione delle stesse. Chi intende aderire
all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante
la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e
l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo
è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi
aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta
dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro
accolta.
ARTICOLO
4. Adesione
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il socio
o i casi del successivo articolo 5.
L’adesione all’Associazione comporta per
l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato
è riconosciuto il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi, per
l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per
l’approvazione dei bilanci.
Tra i soci vige una
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò
espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita
associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci prestano
volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle
attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative
direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese
sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate
per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.
L’Associazione può, in
caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
ARTICOLO
5. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si
perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente
Statuto.
Chiunque aderisca all’Associazione può in
qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di
recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per
il socio. Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri
che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli
organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con
deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione
ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del
provvedimento adeguatamente motivato. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che
hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, di
cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione
è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
TITOLO III. ORGANI
ARTICOLO
6. Organi dell’Associazione
Sono organi
dell’Associazione:
a) l’Assemblea
degli aderenti;
b) il
Consiglio Direttivo;
c) il
Presidente del Consiglio Direttivo;
ARTICOLO
7. Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta
da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un
socio nominato dall’Assemblea.
ARTICOLO
8. Convocazione
L’Assemblea si riunisce
su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte
all’anno: entro il mese di Aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo,
ed entro il mese di Dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo
dell’anno successivo.
L’Assemblea è convocata
mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data
stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i
soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della
riunione.
L’avviso di convocazione
deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione
sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno. L’Assemblea
deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo
dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede
sociale, purché in Italia.
ARTICOLO
9. Oggetto delle delibere assembleari
L’Assemblea:
a) provvede
alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del
Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
b) delinea
gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) delibera
sulle modifiche al presente Statuto;
d) approva
l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione;
e)
approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e
l’organizzazione delle Sezioni;
f) delibera
sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò
sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, stante il divieto di
ridistribuzione ai soci;
g) delibera
lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio.
ARTICOLO
10. Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno
degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi
esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due
deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra
specificati.
ARTICOLO
11. Votazioni
L’Assemblea delibera a
maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e
di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della
quota associativa, ove prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è
ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea, costituita in prima
convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda
convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le
modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, il
relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a
disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
ARTICOLO
12. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti
dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio
Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno un
Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia
provveduto l’Assemblea dei soci. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione
del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi
membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al
compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle
riunioni del Consiglio è sempre redatto il relativo verbale che sarà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro
che ne abbiano motivata ragione alla visione. Il Consiglio Direttivo, con
maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il
consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine
dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca
deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla
sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da
parte dell’Assemblea. Qualora il
consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca,
egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ratifica
dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla
pronuncia del Collegio stesso. In
caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla
sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima
Assemblea annuale.
Il venir meno della
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza
dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice
Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in
carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo
Consiglio Direttivo. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso
procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione
all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo
dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
dopo l’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può istituire con
propria delibera Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a
scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da
apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.
ARTICOLO
13. Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dura in
carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Consiglio Direttivo
rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Al Presidente compete
l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di
necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione,
che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e
presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del
Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea
pubblicità degli atti e dei libri associativi per tutti gli associati. Il Presidente può
delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri
consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura
la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee
relazioni. L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti,
può revocare il Presidente.
ARTICOLO
14. Il Vicepresidente del Consiglio
Direttivo
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito
all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente
costituisce prova dell’impedimento del Presidente.
ARTICOLO
15. Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di
verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali
dell’Associazione.
Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio
Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie
od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
TITOLO IV. PATRIMONIO E
BILANCIO
ARTICOLO
16. Risorse economiche
L’Associazione trae le proprie risorse da:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o
Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito
da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione
sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso
la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.
ARTICOLO
17. Contributi
I contributi degli aderenti sono costituiti
dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa
il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.
Il contributo
associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e
non è rivalutabile.
ARTICOLO
18. Bilancio
Gli esercizi
dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è
predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio
Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Durante gli ultimi tre
mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione
del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono
restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di
tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di
copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO
19. Avanzi di gestione
All’Associazione è
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
L’Associazione ha
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO
20. Scioglimento
Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti
all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione. Il patrimonio
sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per
qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra
associazione con analoghe finalità di pubblica utilità o a fini di pubblica
utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO
21. Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola
compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e
l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di
Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio
Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da
nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così
eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza
formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
ARTICOLO
22. Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto,
si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice
Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.
Commenti
Posta un commento